L'accesso civico è il diritto, previsto all'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", di segnalare la mancata o incompleta pubblicazione, da parte dell'Amministrazione, di informazioni, dati e documenti, obbligatoria ai sensi del suddetto decreto, e di richiederla.
L'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione, nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, dell'informazione, documento o dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente ovvero dandone comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, con l'indicazione del relativo collegamento ipertestuale. Se l'informazione, il documento o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico: la richiesta di accesso civico è esercitabile da chiunque, non richiede motivazione ed è gratuita e deve essere inoltrata al Responsabile per la trasparenza dell'Amministrazione. Le richieste potranno essere inoltrate compilando il modulo sottostante in tutti i suoi campi e cliccando sul tasto "Invia la richiesta".
Modulo per l'esercizio del diritto all'accesso civico
(ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)